IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo 9, comma 1,  lettera  h),  con  il  quale  il
Governo e' delegato  a  procedere  alla  revisione  della  disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze
di   contenimento   della   spesa   pubblica   e   di   potenziamento
dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' ai  fini  di  una
piu' razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e, per i profili di carattere finanziario, della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui, qualora il Governo non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della  citata  legge
n. 23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali 
 
  1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie
strutture in funzione del contenimento delle spese  di  funzionamento
ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con
l'obiettivo di facilitare  gli  adempimenti  tributari  anche  grazie
all'impiego di nuove e piu' avanzate forme di  comunicazione  con  il
contribuente,  contribuendo  a  una  maggiore  competitivita'   delle
imprese italiane e favorendo l'attrattivita'  degli  investimenti  in
Italia per le imprese estere che  intendono  operare  nel  territorio
nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie,  nell'ambito
dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre,
la  riduzione  della  invasivita'  dei  controlli  e   dei   connessi
adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo  unico,
sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le  agenzie
orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione
prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli  obblighi
tributari, i  programmi  di  formazione  e  sviluppo  del  personale,
nonche' i criteri di determinazione dei  compensi  incentivanti,  nel
quadro della revisione del sistema  delle  convenzioni  fra  Ministro
dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di  cui  all'articolo
59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa  e
favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni  stipulate
ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie
fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di  adempimento
spontaneo  degli  obblighi  tributari,  del  livello   di   efficacia
dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione  fiscale,  delle
frodi e degli illeciti tributari, anche mediante  l'attuazione  delle
disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in  attuazione
della legge 11 marzo 2014, n. 23. 
  3. Per la misurazione  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  2,  le
convenzioni di cui al  comma  1  definiscono,  per  ciascuna  agenzia
fiscale: 
    a)  indicatori  della  produttivita',  qualita'  e  tempestivita'
dell'attivita' svolta nelle aree di operativita'; 
    b)  indicatori   della   complessiva   efficacia   e   efficienza
gestionale. 
  4. Gli indicatori di cui al  comma  3  sono  definiti  in  base  ai
seguenti criteri generali: 
    a) rispetto dei principi di cui alla legge  27  luglio  2000,  n.
212, anche con riguardo alla  richiesta  di  documentazione  gia'  in
possesso dell'amministrazione finanziaria; 
    b) preponderanza  di  peso  degli  indicatori  espressione  delle
attivita' volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire
a una maggiore competitivita' delle imprese  italiane  e  a  favorire
l'attrattivita' degli investimenti in Italia per  le  imprese  estere
che  intendono  operare  nel  territorio  nazionale,  nonche'   delle
attivita' di prevenzione  e  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente  e  di  tempestiva
esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio; 
    c) tempestivita' delle direttive adottate a seguito di  mutamenti
legislativi  e  della  giurisprudenza  di  legittimita'  che  possano
incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela,  acquiescenza
a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali. 
  5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i  criteri  per  la
redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli
indicatori di rischio di non conformita' di ciascuna agenzia fiscale. 
  6. Le disposizioni del presente decreto relative  alle  convenzioni
di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  7. All'esito positivo  delle  verifiche  effettuate  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   delle   finanze,
finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento
all'ultimo  anno  consuntivato  connesso  al   raggiungimento   degli
obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base  di
strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere  l'adempimento  spontaneo
degli obblighi fiscali e dell'attivita'  di  controllo  fiscale,  ivi
compreso, ove disponibile e  in  relazione  ai  dati  pertinenti,  il
rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della  legge  11
marzo 2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei  risparmi  di
spesa  conseguenti   a   controlli   che   abbiano   determinato   il
disconoscimento in via definitiva  di  richieste  di  rimborsi  o  di
crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la
quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera  c),  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del  vincolo
di neutralita' finanziaria relativamente al  previgente  sistema.  In
forza di tale vincolo, per l'attivita' svolta a  decorrere  dall'anno
2016 l'ammontare della predetta quota  non  puo'  superare  la  media
degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in
applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo  3,
comma 165, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni. In relazione al  vincolo  di  neutralita'  finanziaria
relativamente  al  previgente   sistema   e   subordinatamente   alla
realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di  cui  al
primo periodo cessano di avere applicazione per le  agenzie  fiscali,
con riferimento all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016,
le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n.  79  del
1997 riguardanti  l'assegnazione  di  risorse  per  il  potenziamento
dell'amministrazione economica e finanziaria e per la  corresponsione
di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto  dal
citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti  dall'attivita'
delle  agenzie  fiscali  destinata  al  fondo  di  assistenza  per  i
finanzieri, al fondo di previdenza per  il  personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura  di
oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e  del
Corpo della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto  dal  medesimo
articolo in relazione all'incentivazione del personale del  Ministero
dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi  annualmente
con   decreto   ministeriale.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n.  95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
nelle more dei rinnovi  contrattuali  previsti  dall'articolo  6  del
decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di  misurazione
e valutazione della performance individuale  adottati  dalle  agenzie
fiscali e i criteri selettivi da esse  stabiliti  per  l'attribuzione
del trattamento accessorio collegato alla performance  del  personale
dipendente sono verificati nel quadro delle  convenzioni  di  cui  al
comma 1. 
  8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali  riducono
di non meno del 10 per cento il rapporto tra  personale  dirigenziale
di  livello  non  generale  e  personale   non   dirigente   previsto
dall'articolo 23-quinquies, comma  1,  lettera  a),  numero  2),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente
le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto  dalla  medesima
disposizione. 
  9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di  almeno  il
10 per  cento  delle  posizioni  dirigenziali  di  livello  generale,
computata con riferimento alla dotazione  organica  cumulativa  delle
agenzie stesse relativa a tali posizioni. 
  10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai  commi
8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale  dirigente
di  prima  e  seconda  fascia  sono  corrispondentemente  ridotti  in
proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi. 
  11. In coerenza con il processo  d'integrazione  operativa  tra  le
attivita'  dell'Agenzia  delle  entrate  e  quelle   dell'incorporata
Agenzia del territorio cessano di avere effetto  le  limitazioni  per
specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  riguardo  allo  svolgimento
delle funzioni  dei  vicedirettori,  fermo  restando  il  contingente
complessivo ivi previsto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  per
          un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9  della  citata
          legge 11 marzo 2014, n. 23: 
              «Art. 9. (Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di
          controllo). - 1. Il Governo e' delegato ad introdurre,  con
          i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme  per  il
          rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
                a)   rafforzare   i   controlli   mirati   da   parte
          dell'amministrazione  finanziaria,  utilizzando   in   modo
          appropriato e completo gli elementi contenuti nelle  banche
          di dati e prevedendo, ove  possibile,  sinergie  con  altre
          autorita' pubbliche nazionali, europee e internazionali, al
          fine  di  migliorare  l'efficacia  delle   metodologie   di
          controllo,  con  particolare  rafforzamento  del  contrasto
          delle frodi  carosello,  degli  abusi  nelle  attivita'  di
          incasso e trasferimento di  fondi  (money  transfer)  e  di
          trasferimento di  immobili,  dei  fenomeni  di  alterazione
          delle  basi  imponibili  attraverso  un  uso  distorto  del
          transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa,
          nonche' delle fattispecie di elusione fiscale; 
                b)  prevedere  l'obbligo  di   garantire   l'assoluta
          riservatezza nell'attivita' conoscitiva e di controllo fino
          alla  completa  definizione  dell'accertamento;   prevedere
          l'effettiva  osservanza,  nel   corso   dell'attivita'   di
          controllo, del principio di ridurre al minimo gli  ostacoli
          al  normale  svolgimento   dell'attivita'   economica   del
          contribuente, garantendo  in  ogni  caso  il  rispetto  del
          principio    di     proporzionalita';     rafforzare     il
          contraddittorio nella fase di indagine e la  subordinazione
          dei successivi  atti  di  accertamento  e  di  liquidazione
          all'esaurimento del contraddittorio procedimentale; 
                c)  potenziare  e   razionalizzare   i   sistemi   di
          tracciabilita' dei pagamenti,  prevedendo  espressamente  i
          metodi  di  pagamento   sottoposti   a   tracciabilita'   e
          promuovendo adeguate forme di coordinamento con  gli  Stati
          esteri, in particolare con  gli  Stati  membri  dell'Unione
          europea, nonche' favorendo una corrispondente riduzione dei
          relativi oneri bancari; 
                d)  incentivare,   mediante   una   riduzione   degli
          adempimenti  amministrativi  e  contabili  a   carico   dei
          contribuenti, l'utilizzo della fatturazione  elettronica  e
          la trasmissione telematica dei  corrispettivi,  nonche'  di
          adeguati meccanismi di riscontro tra la  documentazione  in
          materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)   e   le
          transazioni effettuate, potenziando i relativi  sistemi  di
          tracciabilita' dei pagamenti; 
                e)   verificare   la   possibilita'   di   introdurre
          meccanismi atti a contrastare  l'evasione  dell'IVA  dovuta
          sui  beni  e  servizi  intermedi,  facendo  in  particolare
          ricorso al meccanismo  dell'inversione  contabile  (reverse
          charge),  nonche'  di  introdurre   il   meccanismo   della
          deduzione base da base per alcuni settori; 
                f)  rafforzare  la  tracciabilita'   dei   mezzi   di
          pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi,
          oneri  e  spese   sostenuti,   e   prevedere   disincentivi
          all'utilizzo del contante, nonche'  incentivi  all'utilizzo
          della moneta elettronica; 
                g)  prevedere  specifici   strumenti   di   controllo
          relativamente alle cessioni di beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici; 
                h)  procedere   alla   revisione   della   disciplina
          dell'organizzazione  delle  agenzie  fiscali,  in  funzione
          delle esigenze di contenimento della spesa  pubblica  e  di
          potenziamento dell'efficienza  dell'azione  amministrativa,
          nonche' ai fini di una piu'  razionale  ripartizione  delle
          funzioni tra le diverse agenzie; 
                i)  prevedere  l'introduzione,  in   linea   con   le
          raccomandazioni degli organismi  internazionali  e  con  le
          eventuali decisioni in sede europea,  tenendo  anche  conto
          delle esperienze internazionali, di sistemi  di  tassazione
          delle  attivita'  transnazionali,   ivi   comprese   quelle
          connesse alla raccolta pubblicitaria,  basati  su  adeguati
          meccanismi di stima delle  quote  di  attivita'  imputabili
          alla competenza fiscale nazionale; 
                l)  rafforzare   il   controllo   e   gli   indirizzi
          strategico-programmatici  del  Ministero  dell'economia   e
          delle finanze sulla societa' Equitalia.». 
              - Il testo vigente  dell'articolo  1,  comma  7,  della
          citata legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              «7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23-quater  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              «Art. 23-quater.  (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore  ippico).  -  1.  L'Amministrazione  autonoma   dei
          Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia   del   territorio   sono
          incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle  dogane  e
          nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
          dal 1º dicembre 2012 e i relativi  organi  decadono,  fatti
          salvi gli adempimenti di  cui  al  comma  4.  Entro  il  30
          ottobre 2012 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette una relazione al Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti  dall'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  per  i
          compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   delle   funzioni
          riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di  Stato.  Per  lo  svolgimento  sul
          territorio dei compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
          la Guardia di finanza e con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al
          fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  gia'
          facenti capo agli enti di cui al  presente  comma  fino  al
          perfezionamento del processo di riorganizzazione  indicato,
          l'attivita' facente  capo  ai  predetti  enti  continua  ad
          essere esercitata dalle  articolazioni  competenti,  con  i
          relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'  a  tal
          fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti  o
          atti amministrativi ovvero contrattuali  fanno  riferimento
          all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione  autonoma
          dei   Monopoli   di   Stato    si    intendono    riferite,
          rispettivamente, all'Agenzia delle entrate  ed  all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
              9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «,  l'agenzia
          del territorio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  dei
          monopoli»; 
                b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto  il
          seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'articolo 64»; 
                c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
          le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
          monopoli»; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato»; 
                d)  all'articolo  64,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                  1)  nella  rubrica,   le   parole:   «Agenzia   del
          territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ulteriori
          funzioni dell'agenzia delle entrate»; 
                  2) al comma 1, le parole: «del territorio e'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
                  3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del  territorio»
          sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate». 
                d-bis) all'articolo 67,  comma  3,  secondo  periodo,
          dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»  sono  inserite
          le seguenti: «, ferma restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 59,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo), a norma dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59: 
              «Art. 59. (Rapporti  con  le  agenzie  fiscali).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Il ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
                b) le direttive generali sui criteri  della  gestione
          ed i vincoli da rispettare; 
                c) le strategie per il miglioramento; 
                d) le risorse disponibili; 
                e) gli indicatori ed i parametri  in  base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
              3-5. (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  634,  635  e  636
          dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): 
              «634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme
          di comunicazione tra il  contribuente  e  l'amministrazione
          fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze
          fiscali,  finalizzate  a  semplificare   gli   adempimenti,
          stimolare  l'assolvimento  degli   obblighi   tributari   e
          favorire  l'emersione  spontanea  delle  basi   imponibili,
          l'Agenzia  delle   entrate   mette   a   disposizione   del
          contribuente, ovvero del suo intermediario, anche  mediante
          l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
          gli elementi e le informazioni in suo  possesso  riferibili
          allo  stesso   contribuente,   acquisiti   direttamente   o
          pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai
          redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a
          lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o  detrazioni,
          nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi  non
          risultino  spettanti.  Il   contribuente   puo'   segnalare
          all'Agenzia  delle  entrate  eventuali  elementi,  fatti  e
          circostanze dalla stessa non conosciuti. 
              635. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  634
          l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del
          contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le
          informazioni utili a quest'ultimo per  una  valutazione  in
          ordine ai ricavi,  compensi,  redditi,  volume  d'affari  e
          valore della produzione nonche'  relativi  alla  stima  dei
          predetti elementi, anche in relazione ai beni  acquisiti  o
          posseduti. 
              636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate sono individuate le modalita' con cui gli  elementi
          e le informazioni di cui ai commi 634 e 635  sono  messi  a
          disposizione del contribuente e della Guardia  di  finanza.
          Il  provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  indica,  in
          particolare,  le  fonti  informative,   la   tipologia   di
          informazioni da fornire al contribuente e le  modalita'  di
          comunicazione   tra   quest'ultimo   e   l'amministrazione,
          assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove
          tecnologie, i livelli di  assistenza  e  i  rimedi  per  la
          rimozione delle eventuali omissioni  e  per  la  correzione
          degli eventuali errori commessi.». 
              - Per i riferimenti alla legge 11 marzo 2014, n. 23, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 27 luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
          materia di statuto dei diritti del contribuente), e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
              - L'articolo 3, comma 1, lettera f), della citata legge
          11 marzo  2014,  n.  23,  prevede  che  il  Governo  rediga
          annualmente, anche  con  il  contributo  delle  regioni  in
          relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali  del
          proprio territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in
          materia di misure  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  e
          contributiva, da  presentare  alle  Camere  contestualmente
          alla Nota di aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
          finanza, distinguendo  tra  imposte  accertate  e  riscosse
          nonche' tra le diverse tipologie di avvio  delle  procedure
          di accertamento, in particolare  evidenziando  i  risultati
          del recupero di somme dichiarate  e  non  versate  e  della
          correzione di errori nella liquidazione  sulla  base  delle
          dichiarazioni. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  59,  comma  4,
          lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 59. (Rapporti con le  agenzie  fiscali).  -  1-3.
          (Omissis). 
              4. Nella convenzione solo stabiliti, nei  limiti  delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
                a) (Omissis). 
                b) (Omissis). 
                c) la quota incentivante connessa  al  raggiungimento
          degli obiettivi della  gestione  e'  graduata  in  modo  da
          tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi  e
          del  recupero   di   gettito   nella   lotta   all'evasione
          effettivamente conseguiti. 
              5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, commi  1  e  2,
          del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti  per
          il riequilibrio della finanza  pubblica),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140: 
              «Art.   12.   (Disposizioni   per   il    potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria  e  delle  attivita'   di
          contrasto  dell'evasione  fiscale).  -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  delle  somme
          riscosse in via  definitiva  correlabili  ad  attivita'  di
          controllo fiscale, dei  risparmi  di  spesa  conseguenti  a
          controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
          definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,
          delle maggiori entrate  realizzate  con  la  vendita  degli
          immobili dello Stato effettuata ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 99, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nonche'
          sulla base dei risparmi di spesa per  interessi,  calcolati
          rispetto alle previsioni definitive di bilancio e  connessi
          con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
          l'attivita' di controllo e di  monitoraggio  dell'andamento
          della finanza pubblica e dei  flussi  di  bilancio  per  il
          perseguimento degli obiettivi programmatici, determina  con
          proprio decreto  le  misure  percentuali  da  applicare  su
          ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e
          per quella finanziaria in relazione a quelle di  rispettiva
          competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le  finalita'  di
          cui al comma 2 e per il potenziamento  dell'Amministrazione
          economica e finanziaria, in misura  tale  da  garantire  la
          neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con
          effetto  dall'anno  2006,  le  predette  percentuali   sono
          determinate ogni anno in  misura  tale  da  destinare  alle
          medesime finalita' un livello di risorse  non  superiore  a
          quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento. 
              2. Le somme derivanti dall'applicazione  del  comma  1,
          secondo modalita' determinate con il decreto ivi  indicato,
          affluiscono  ad  appositi  fondi  destinati  al   personale
          dell'Amministrazione economica e  finanziaria  in  servizio
          presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui  al  citato
          comma che hanno conseguito gli obiettivi  di  produttivita'
          definiti,   anche   su   base   monetaria.   In   sede   di
          contrattazione integrativa sono  stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' di erogazione dei fondi determinando  le  risorse
          finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici  in
          relazione all'apporto recato  dagli  Uffici  medesimi  alle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3 - 4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi  da  11  a
          11-quinquies, del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «Art.  5.   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - Commi 1-10-ter. (Omissis). 
              11.  Nelle  more  dei  rinnovi  contrattuali   previsti
          dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011,  n.
          141, e  in  attesa  dell'applicazione  di  quanto  disposto
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150, le amministrazioni, ai fini  dell'attribuzione  del
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale  sulla  base  di  criteri  di  selettivita'   e
          riconoscimento del  merito,  valutano  la  performance  del
          personale dirigenziale in relazione: 
                a) al raggiungimento degli  obiettivi  individuali  e
          relativi    all'unita'     organizzativa     di     diretta
          responsabilita',  nonche'  al  contributo  assicurato  alla
          performance    complessiva    dell'amministrazione.     Gli
          obiettivi,   predeterminati   all'atto   del   conferimento
          dell'incarico  dirigenziale,   devono   essere   specifici,
          misurabili,  ripetibili,  ragionevolmente  realizzabili   e
          collegati a precise scadenze temporali; 
                b) ai comportamenti organizzativi posti in  essere  e
          alla capacita'  di  valutazione  differenziata  dei  propri
          collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli
          stessi. 
              11-bis. Per gli stessi fini di  cui  al  comma  11,  la
          misurazione e valutazione della performance individuale del
          personale e' effettuata dal dirigente in relazione: 
                a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
          o individuali; 
                b)  al   contributo   assicurato   alla   performance
          dell'unita'   organizzativa   di    appartenenza    e    ai
          comportamenti organizzativi dimostrati. 
              11-ter. Nella valutazione della performance individuale
          non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
          paternita' e parentale. 
              11-quater.    Ciascuna     amministrazione     monitora
          annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di
          valutazione, l'impatto  della  valutazione  in  termini  di
          miglioramento della performance e sviluppo  del  personale,
          al  fine  di  migliorare  i  sistemi   di   misurazione   e
          valutazione in uso. 
              11-quinquies.  Ai  dirigenti   e   al   personale   non
          dirigenziale che risultano piu' meritevoli  in  esito  alla
          valutazione effettuata, comunque non inferiori  al  10  per
          cento della rispettiva  totalita'  dei  dipendenti  oggetto
          della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi  11  e
          11-bis e' attribuito un trattamento  accessorio  maggiorato
          di  un  importo  compreso,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del  decreto
          legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il  30  per
          cento rispetto al trattamento accessorio  medio  attribuito
          ai dipendenti appartenenti alle stesse  categorie,  secondo
          le modalita' stabilite nel sistema di  cui  all'articolo  7
          del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150.  La
          presente  disposizione  si   applica   ai   dirigenti   con
          riferimento alla retribuzione di risultato.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  1°  agosto  2011,   n.   141   (Modifiche   ed
          integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni, a norma dell'articolo 2,  comma  3,  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15): 
              «Art. 6. (Norme transitorie). - 1. La  differenziazione
          retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2  e
          3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
          n.  150,  si   applica   a   partire   dalla   tornata   di
          contrattazione collettiva successiva a quella  relativa  al
          quadriennio  2006-2009.  Ai  fini  previsti  dalle   citate
          disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali,
          possono essere utilizzate le eventuali economie  aggiuntive
          destinate all'erogazione dei premi dall' articolo 16, comma
          5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              2. Per gli enti locali i contratti stipulati in base  a
          previsioni legislative,  statutarie  e  regolamentari,  nel
          rispetto delle  limitazioni  finanziarie  sulla  spesa  del
          personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro  a  tempo
          determinato, che hanno superato i contingenti di  cui  all'
          articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  n.  165  del
          2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti
          fino alla loro scadenza, fermo  restando  la  valutabilita'
          della conformita' dei contratti stessi e degli incarichi ad
          ogni altra disposizione normativa.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23-quinquies  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              «Art.   23-quinquies.   (Riduzione   delle    dotazioni
          organiche  e  riordino  delle   strutture   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e delle Agenzie  fiscali).  -
          1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  all'esito
          della  riduzione  degli  assetti   organizzativi   prevista
          dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le
          modalita'  indicate  nell'articolo  41,   comma   10,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,  entro   il   31   ottobre   2012,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          generale e  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
          dotazioni organiche, in misura: 
                  1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento
          di  quelli  risultanti  a  seguito  dell'applicazione   del
          predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; 
                  2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
          personale dirigenziale di livello non generale e  personale
          non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed  il  rapporto
          tra personale dirigenziale di livello generale e  personale
          dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
          su 20 per  l'Agenzia  delle  entrate  e  ad  1  su  15  per
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  Per  assicurare  la
          funzionalita'  dell'assetto  operativo   conseguente   alla
          riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
          possono essere previste posizioni organizzative di  livello
          non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
          dirigenziali coperti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
          soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
          nei  limiti  del  risparmio  di  spesa   conseguente   alla
          riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una  quota
          non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
          superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare  a  personale
          della terza area che abbia maturato almeno cinque  anni  di
          esperienza professionale nell'area  stessa;  l'attribuzione
          di  tali  posizioni  e'   disposta   secondo   criteri   di
          valorizzazione delle capacita' e del merito sulla  base  di
          apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
          posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di   posizione,
          graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
          un'indennita' di risultato, in misura complessivamente  non
          superiore  al  50  per  cento  del  trattamento   economico
          attualmente corrisposto al dirigente di seconda  fascia  di
          livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione   della
          retribuzione  di  risultato;  l'indennita'  di   risultato,
          corrisposta  a  seguito  di  valutazione  annuale  positiva
          dell'incarico  svolto,  e'  determinata   in   misura   non
          superiore al 20 per cento  della  indennita'  di  posizione
          attribuita;    in     relazione     alla     corresponsione
          dell'indennita'  di  posizione  non  sono  piu'  erogati  i
          compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte  le  altre
          voci del trattamento  economico  accessorio  a  carico  del
          fondo, esclusa l'indennita' di agenzia;  il  fondo  per  il
          trattamento   accessorio   del   personale   dirigente   e'
          corrispondentemente  ridotto  in   proporzione   ai   posti
          dirigenziali coperti e effettivamente  soppressi  ai  sensi
          del presente articolo; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  apportando  una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
          complessiva relativa al numero dei  posti  di  organico  di
          tale personale risultante a seguito dell'applicazione,  per
          il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge  n.
          138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del
          presente decreto. 
              1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria
          autonomia contabile ed organizzativa, adegua  le  politiche
          assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra
          personale  dirigenziale  e  personale  non  dirigente   non
          superiore a 1 su 15. 
              1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al
          comma 1, lettere a), numero 1), e b),  si  applicano  anche
          agli  uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo  quanto
          disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della  legge
          29  ottobre  1991,  n.  358,  che  si  applica  anche   con
          riferimento ad entrambe  le  sezioni  dell'ufficio  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 
              2. Alle amministrazioni di  cui  al  comma  1  che  non
          abbiano adempiuto a  quanto  previsto  dal  predetto  comma
          entro il 31 ottobre  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
          decorrere dalla predetta data, di procedere  ad  assunzioni
          di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi  contratto.
          Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1  le
          dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
          misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto;  sono  fatte  salve  le   procedure
          concorsuali e di mobilita' nonche' di rinnovo di  incarichi
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
              3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          dotazioni organiche relative al personale amministrativo di
          livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso  le
          segreterie  delle  commissioni  tributarie  ed  ai  giudici
          tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale  generale
          corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posti di livello dirigenziale non  generale.  La  riduzione
          dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
          presente comma concorre, per la  quota  di  competenza  del
          Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  alla
          riduzione prevista dal comma 1.  I  soggetti  titolari  dei
          corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del
          presente   decreto   conservano   l'incarico   dirigenziale
          generale fino alla data di cessazione  dello  stesso.  Sono
          fatte  comunque  salve  le   procedure   finalizzate   alla
          copertura  dei  posti  di  livello  dirigenziale   generale
          avviate  alla  medesima  data.  Al  fine  di  garantire  la
          continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione  della
          dotazione organica degli uffici dirigenziali  non  generali
          non ha effetto sul numero degli  incarichi  conferibili  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.
          165 del 2001. 
              4.  Ferme  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di
          limitazione  delle  assunzioni,  le  facolta'  assunzionali
          degli   enti   di   cui   al   presente    articolo    sono
          prioritariamente utilizzate per  il  reclutamento,  tramite
          selezione per concorso pubblico, di  personale  di  livello
          non dirigenziale munito di diploma di laurea. 
              5. La riorganizzazione del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e delle Agenzie  fiscali  e'  effettuata,  in
          base alle disposizioni dei  rispettivi  ordinamenti  ed  in
          deroga all'articolo 10, con l'osservanza,  in  particolare,
          dei seguenti principi: 
                a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini
          dell'efficace   svolgimento   di   compiti    e    funzioni
          dell'amministrazione   centrale,   l'articolazione    delle
          strutture organizzative in uffici territoriali, si  procede
          comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici
          da    chiudere    sono    individuati    avendo    riguardo
          prioritariamente a quelli aventi sede in province con  meno
          di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di  dipendenti
          in servizio inferiore a  30  unita',  ovvero  dislocati  in
          stabili in locazione passiva; 
                b)  al  fine  di  razionalizzare  le  competenze,  le
          direzioni  generali  che  svolgono  compiti  analoghi  sono
          accorpate; 
                c) con  riferimento  alle  strutture  che  operano  a
          livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le
          competenze sono riviste in modo tale che, di norma: 
                  1)  gli   incaricati   di   funzioni   di   livello
          dirigenziale   generale   non    hanno    mai    competenza
          infraregionale; 
                  2)  gli   incaricati   di   funzioni   di   livello
          dirigenziale  non  generale  non   hanno   mai   competenza
          infraprovinciale, salvo il caso in cui gli  uffici  abbiano
          sede in comuni citta' metropolitane; 
                  3)  gli  uffici  infraprovinciali  sono  retti   da
          funzionari. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la direzione  comunicazione  istituzionale
          della fiscalita' e' trasferita,  con  il  relativo  assetto
          organizzativo  e  l'attuale   titolare,   al   Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi.
          La direzione comunicazione istituzionale  della  fiscalita'
          assume  la   denominazione   di   direzione   comunicazione
          istituzionale e svolge i propri compiti con  riferimento  a
          tutti   i   compiti   istituzionali   del   Ministero.   Il
          Dipartimento  delle  finanze  esercita  le  competenze   in
          materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e
          alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui  al  periodo
          precedente  si  applicano  con  le  modalita'  e   con   la
          decorrenza stabilite con il regolamento  di  organizzazione
          del Ministero adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
          10-ter, del presente decreto. 
              7. I componenti dei consigli di  amministrazione  della
          Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a.  attualmente  in  carica
          decadono dalla data di pubblicazione del presente  decreto,
          senza applicazione dell'articolo  2383,  terzo  comma,  del
          codice  civile  e  restano  in  carica   fino   alla   data
          dell'assemblea da convocare, entro trenta  giorni,  per  il
          rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  nell'esercizio  dei  propri   diritti   di
          azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo
          la composizione degli stessi con tre  membri,  di  cui  due
          dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e  il
          terzo con funzioni di  amministratore  delegato.  Per  tali
          incarichi si applica l'articolo 24, comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              8.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la
          tempestiva  realizzazione   delle   necessarie   operazioni
          societarie e le conseguenti modifiche  statutarie,  tenendo
          anche conto della natura in house delle societa' di cui  al
          comma 7.».